Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati
Articolo 4
Modalità di richiesta del bonus sociale idrico
4.1 Ai fini dell’ammissione al bonus sociale idrico, l’utente diretto o indiretto interessato deve presentare apposita richiesta presso il proprio Comune di residenza (o altro organismo istituzionale individuato dal Comune), fornendo le informazioni e le certificazioni previste nella Tabella 1.
4.2 La richiesta di ammissione alla compensazione per la fornitura idrica deve essere presentata congiuntamente alle richieste per l’ottenimento del bonus sociale elettrico e/o gas.
4.3 Ai fini della richiesta di cui al precedente comma 4.2, l’utente interessato è tenuto ad utilizzare l’apposita modulistica messa a disposizione sul sito internet dell’Autorità (www.arera.it), e congiuntamente sul sito internet del gestore, sul sito internet dell’Ente di governo dell’Ambito territorialmente competente e sul sito internet di SGAte (www.sgate.anci.it).
4.4 Successivamente alla richiesta di cui al precedente comma 4.2 e alle verifiche effettuate dal Comune, l’utente interessato riceverà dal proprio Comune, attraverso SGAte, la comunicazione di ammissione o di non ammissione al bonus sociale idrico congiuntamente a quella relativa all’ammissione o non ammissione al bonus sociale elettrico e/o gas.
4.5 [soppresso]
4.6 Il gestore ricevuta la comunicazione di ammissione ed effettuate le verifiche di competenza di cui all’Articolo 13, provvede ad erogare il bonus sociale idrico:
i. per gli utenti diretti nella prima fattura utile;
ii. per gli utenti indiretti entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione delle suddette verifiche.
4.2 La richiesta di ammissione alla compensazione per la fornitura idrica deve essere presentata congiuntamente alle richieste per l’ottenimento del bonus sociale elettrico e/o gas.
4.3 Ai fini della richiesta di cui al precedente comma 4.2, l’utente interessato è tenuto ad utilizzare l’apposita modulistica messa a disposizione sul sito internet dell’Autorità (www.arera.it), e congiuntamente sul sito internet del gestore, sul sito internet dell’Ente di governo dell’Ambito territorialmente competente e sul sito internet di SGAte (www.sgate.anci.it).
4.4 Successivamente alla richiesta di cui al precedente comma 4.2 e alle verifiche effettuate dal Comune, l’utente interessato riceverà dal proprio Comune, attraverso SGAte, la comunicazione di ammissione o di non ammissione al bonus sociale idrico congiuntamente a quella relativa all’ammissione o non ammissione al bonus sociale elettrico e/o gas.
4.5 [soppresso]
4.6 Il gestore ricevuta la comunicazione di ammissione ed effettuate le verifiche di competenza di cui all’Articolo 13, provvede ad erogare il bonus sociale idrico:
i. per gli utenti diretti nella prima fattura utile;
ii. per gli utenti indiretti entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione delle suddette verifiche.
Aggiornamento moduli per la presentazione delle domande di bonus sociale:
https://www.arera.it/it/docs/18/012-18dacu.htm